Confermata la proroga della pensione APE sociale anche nel 2025 per quattro categorie di lavoratori (caregiver, disoccupati, invalidi e lavori gravosi).
L’APE sociale è uno strumento che accompagna la pensione pagato dallo Stato, si percepisce dall’età di 63 anni e 5 mesi, fino all’età pensionabile (nel 2024 e 2025 è 67 anni).
Questa misura ha l’obiettivo di offrire un sostegno economico fino al raggiungimento della pensione di vecchiaia ordinaria con un importo massimo al mese di 1.500 euro per dodici mensilità.
Pensione APE sociale: beneficiari e requisiti
Possono beneficiare dell’APE sociale i lavoratori che si trovano in una delle quattro categorie di tutela: caregiver (coloro che assistono un familiare disoccupato); disoccupati che sono stati licenziati e che hanno terminato di percepire la NASPI; disabili con un’invalidità uguale o superiore al 74%; coloro che svolgono mansioni gravose.
Inoltre, per accedere a questa misura pensionistica bisogna avere determinati requisiti:
- almeno 63 anni e 5 mesi all’atto della presentazione della domanda;
- maturato un’anzianità contributiva di 30 anni. Per i lavoratori gravosi il requisito contributivo è fissato a 36 anni, ridotto a 32 anni per alcune mansioni specifiche;
- per le donne previste un sconto sul requisito contributivo di 12 mesi per un figlio e 24 mesi per due figli o più.
- il richiedente non deve essere già titolare di una pensione diretta.
Possono accedere a questa misura i lavoratori disoccupati con scadenza a contratto a tempo determinato che abbiano lavorato almeno 18 mesi di lavoro nei tre anni precedenti la scadenza del contratto.
Versamenti di contributi volontari e limite di 18 mesi
I lavoratori che non riescono a maturate 18 mesi possono versare contributi volontari per accedere a questa misura? Purtroppo, la normativa su questo limite è chiara. La legge 232 del 2016 al comma 179, precisa che possono accedere all’APE sociale i lavoratori che si trovano in uno stato di disoccupazione a seguito la cessazione di lavoro per licenziamento, dimissione per giusta causa o la risoluzione del contratto a scadenza (contratti a termine). Inoltre, per i contratti a termine, i richiedenti devono aver maturato periodi di lavoro per almeno diciotto mesi e sono in possesso di un’anzianità contributiva di almeno di 30 anni.
La norma non prevede eccezione, inoltre i 18 mesi di lavoro precedenti al contratto a tempo determinato non devono essere necessariamente continuativi. Inoltre, non è possibile versare contributi volontari per integrare le mensilità mancanti, in quanto non si collocherebbero nell’arco temporale richiesto dei 18 mesi precedenti alla data di cessazione di lavoro.
Tra requisiti da rispettare, esiste la regola di incumulabilità con i redditi di lavoro autonomo e dipendente. È prevista una sola eccezione e riguarda il lavoro occasionale di un massimo di 5mila euro annui.