Brutta notizie per i titolari dell’assegno ordinario di invalidità e dipendenti part-time, nuova trattenuta sulla tredicesima.
La normativa prevede un trattenuta operata dal datore di lavoro, sulle retribuzioni ai titolari di assegno ordinario di invalidità.
La trattenuta opera sui contratti di lavoro part-time e si applica sul reddito di lavoro dipendente su base giornaliera, mentre per i lavoratori autonomi la trattenuta è su base mensile.
Trattenuta sullo stipendio: su tredicesima, malattia e festività
L’assegno di invalidità è una prestazione economica erogata dall’INPS ai lavoratori che hanno una capacità lavorativa ridotta a meno di un terzo a causa di un’infermità di natura mentale o fisica. L’assegno ordinario si trasforma d’ufficio dall’INPS in pensione di vecchiaia al compimento dell’età pensionabile.
Possono chiedere l’assegno ordinario i dipendenti del settore privato, gli autonomi, gli iscritti ai fondi pensioni integrativi e sostitutivi dell’AGO; iscritti alla Gestione separata.
L’assegno IO ha una durata triennale, alla scadenza è possibile chiedere il rinnovo del beneficio. Dopo tre rinnovi l’assegno diventa definitivo. L’assegno ordinario di invalidità è cumulabile con altri redditi, anche quelli di lavoro dipendente o autonomo, ma subisce una trattenuta.
La trattenuta sull’assegno ordinario di invalidità è regolata dalla legge 335/1995 e si applica in base ai giorni retribuiti. Il calcolo è effettuato nel modo seguente: in base alle ore effettivamente retribuite, nel part-time orizzontale; per i giorni effettivamente retribuiti nel part-time verticale.
Il calcolo include anche i giorni di assenza per festività o per malattia, in quanto si tratta di giornate retribuite. Nel caso di assenza dall’attività lavorativa per aspettativa non retribuita, questo periodo non è incluso nel calcolo della trattenuta.
La trattenuta, inoltre, non si applica nel caso in cui il reddito è inferiore a quattro volte l’assegno sociale. In linea generale, la trattenuta applicata è pari: se il reddito di lavoro è superiore a quattro volte l’assegno sociale, si applica il 25%; se è superiore di cinque volte, si applica il 50%.
Tuttavia, se l’assegno ridotto dalla trattenuta, resta superiore al trattamento minimo, può subire un ulteriore taglio. Molto dipende dall’anzianità contributiva utilizzata per la base di calcolo, chi ha meno di 40 anni di contributi, opera un trattenuta del 50% sul lavoro dipendente, e del 30% sul lavoro autonomo, in base al reddito prodotto.
Infine, per quanto riguarda la tredicesima mensilità dello stipendio, poiché è una mensilità retribuita, va a confluire nel calcolo della base imponibile. Pertanto, si effettua in base alle trattenute in proporzione a 4 o 5 volte il trattamento minimo.